PRIVACY: ADEMPIMENTI IN AZIENDA.

Il ” problema Privacy” non investe solamente l’ambito del trattamento dei dati sensibili dei clienti, ma abbraccia un orizzonte molto più ampio, andando ad influire sul comportamento dei dipendenti e sui relativi strumenti e metodi di controllo a disposizione dell’azienda.

Decreto Semplificazioni: abolizione del DPSS? Attenzione alle notizie fuorvianti

Il “Decreto Semplificazioni” ha sancito la fine dell’obbligo di redigere o aggiornare il DPSS entro il 31 marzo di ogni anno.

Attenzione, però, ciò non significa che sia stata decretata la fine dei provvedimenti relativi alla privacy, infatti restano in vigore tutti gli obblighi inerenti la conformità del sistema informatico (rif. All. B al D.Lgs. 196/2003), la gestione delle nomine dei Responsabili e degli Incaricati, l’ informativa e il consenso, l’analisi dei rischi, nonchè la necessità di documentare l’adeguatezza del trattamento con l’adozione di un modello, da esibire in caso di controllo dell’autorità Garante, del tutto simile al DPSS.

Il15 dicembre 2009 è scaduto il termine per attuare le misure specifiche introdotte con provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 relativo alle “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.

Entro tale data ogni professionista o azienda, con esclusione di quanti trattino i dati esclusivamente a fini amministrativi e contabili, doveva identificare chiaramente all’interno del DPSS la persona fisica che riveste il ruolo di Amministratore di Sistema, figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche.

Il Garante ha introdotto, altresì, l’obbligo di controllo dell”operato degli Amministratori di Sistema da parte del Responsabile della Sicurezza dei dati, nonché della registrazione e la conservazione degli “access log” (accessi tramite username e password univoci di identificazione) per almeno sei mesi in archivi immodificabili e inalterabili. In base a tale provvedimento era quindi necessario procedere all’integrazione della documentazione preesistente mediante la redazione di apposite lettere di nomina, elenchi e report per aggiornare il DPSS ed installare un software di registrazione degli Access Log su ciascun server o pc presidiato da Ammnistratore di Sistema.

Con una circolare diffusa nel mese di agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato controlli approfonditi sugli intermediari Entratel per verificare la corretta attuazione delle norme relative alla privacy.
Nel caso vengano riscontrate irregolarità, oltre all’applicazione delle consuete sanzioni previste dal D. Lgs. 196 del 2003, all’intermediario verrà revocata l’abilitazione al canale Entratel.

Siamo a sua disposizione agli estremi in calce per supporto e consulenza, allo scopo di aiutarla a trovare la migliore soluzione affinchè il suo sito internet sia in regola.

 

Art. 13. Informativa
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

 

Politica dei cookie

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato lo scorso 8 Maggio 2014 il provvedimento n. 229, dal titolo “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, con conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 3 Giugno 2014. Attraverso tale provvedimento il Garante recepisce le direttive europee secondo le quali ciascun sito web, al primo accesso di un visitatore, deve mostrare un banner informativo che li informi della politica dei cookie operata dal sito che gli stessi stanno visitando, e di subordinare il proseguimento della navigazione all’accettazione di tale politica.

L’intero provvedimento è disponibile all’URL http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884.

Definizione

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Il Garante, al fine di giungere ad una corretta regolamentazione della direttiva, ha individuato due macro categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione; e ha contestualmente definito una ulteriore differenziazione in merito al soggetto che installa i cookie, che può essere lo stesso gestore del sito (“editore”) o un soggetto terzo, che installa i cookie per il tramite del primo, definendo questa tipologia cookie di terze parti. In quest’ultimo caso il Garante ha espressamente limitato la responsabilità dell’editore al rimando all’informativa della parte che installa tali cookie.

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