Gentile cliente,

Con la presente la informiamo che il decreto legge del 24/04/2017 n. 50 all’articolo 29 rubricato “Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche” prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo indicare le informazioni sul “Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio” (AIC) ed il corrispondente quantitativo.

In particolare nel blocco “DatiBeniServizi” (sezione 2.2) del tracciato fattura elettronica, per ogni sezione “DettaglioLinee” (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:

a) Codice Tipo (sezione 2.2.1.3.1) = AICFARMACO
b) Codice Valore (sezione 2.2.1.3.2) = Codice di AIC di 9 caratteri numerici di cui il primo può assumere i seguenti valori:

0 = farmaco uso umano;
1 = farmaco uso veterinario (5 per i vecchi prodotti);
7 = galenici e altre tipologie di prodotti;
8 = omeopatico uso umano o veterinario;
9 = parafarmaco uso umano o veterinario;

c) UnitaMisura (sezione 2.2.1.6) Confezioni o Posologie. Sono le unità di misura in cui è espresso il campo quantità e identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche.

d) Quantita’ (sezione 2.2.1.5) Numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice AIC.

 

Al fine di gestire tale funzionalità nella Fatturazione Elettronica, potete contattarci per predisporre un intervento di aggiornamento.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.