Schede carburante – Emissione fattura elettronica

Gentile cliente,

la presente per informarVi sul nuovo obbligo della Fattura elettronica carburante 2018 che, per effetto della nuova Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° luglio 2018 è previsto l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e carburanti in generale mentre l’obbligo di fattura elettronica tra privati 2019 partirà dal prossimo 1° gennaio.

Con riferimento alle cessioni di carburante, l’anticipazione della decorrenza di obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 è limitata alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Quindi l’obbligatorietà scatta non solo per la Pubblica Amministrazione ma anche le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica carburante dal 1° luglio però non scatta per tutte le cessioni di benzina, carburanti e lubrificanti ma solo per quelle operazioni ove l’acquirente informi il rivenditore che l’acquisto è stato eseguito nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.

In caso contrario, l’operazione effettuata da privato, per cui al di fuori della propria attività, è trasmessa dal rivenditore per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite i corrispettivi elettronici.

Fattura elettronica carburante 2018 come funziona il nuovo obbligo?

Dal 1° luglio 218, come già anticipato, scatta per effetto della Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate verso imprese private e professionisti. Tale obbligo però non è un obbligo generalizzato per tutti ma funziona secondo le disposizioni di legge.

Ecco come funziona l’obbligo fattura elettronica carburante 2018:

In base a quanto previsto dalle nuove disposizioni del comma 920, L. 205/2017 della legge di Bilancio 2018,  dal 1° luglio 2018: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

  • Il successivo comma 921, però stabilisce che non si tratta di un obbligo generalizzato di fatturazione per chi esercita l’attitività di rivendita di carburanti, perché a questa categoria, si applicano le regole dell’art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.R. n. 696/1996 che prevedono l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale unicamente in relazione alle forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuate verso di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione e le regole del D.P.R. n. 633/1972 che prevedono che la fattura debba essere emessa solo a condizione che l’acquirente ne faccia specifica richiesta nel momento in cui effettua l’operazione. In altre parole, significa che l’obbligo di emettere fattura elettronica scatta SOLO se il professionista, l’imprenditore e, più in generale, il titolare di partita Iva, informa – comunica al rivenditore che si sta facendo benzina nell’esercizio della propria attività e pertanto è obbligato a chiedere l’emissione di una fattura elettronica.
  • l’emissione della fattura elettronica deve poi avvenire entro la fine della giornata lavorativa, esclusivamente in formato elettronico.
  • se la cessione di benzina avviene non nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, il rivenditore di carburante, non emette fattura elettronica ma trasmette il corrispettivo all’Agenzia.

Può consultare il seguente link per le specifiche sul provvedimento: Circolare Fatturazione elettronica 2018

Per chiarimenti ci potete contattare al numero di assistenza Call Center 031/6180100 oppure il reparto commerciale al numero 031/618011.

Vi ringraziamo per la Vostra cortese collaborazione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.