Fatturazione Elettronica con Operatori Economici di San Marino
(OESM)

A partire dal 1 ottobre 2021 è possibile lo scambio di FE tra Operatori Economici Italiani e Operatori Economici di San Marino.

L’invio obbligatorio entrerà in vigore a Luglio 2022.

Cosa occorre fare se l’Azienda gestita in DH\Fatel è un Operatore Economico Italiano

Non sono necessari aggiornamenti alle procedure dei vari gestionali interfacciati con Digital Hub.

Se dovete effettuare l’invio verso OESM (Cessionario\Committente) bisognerà creare la FE avendo cura di indicare gli estremi della codifica fiscale san marinese (es SM 00000 campo 1.4.1.1) e il codice di HUB-SM (2R4GTO8 campo 1.1.4 ).

La FE verrà inoltrata da DH a SDI e da SDI a HUB-SM. Seguiranno le normali notifiche delle fatture attive rilasciate da SDI.

Vi segnaliamo tuttavia l’opportunità di interfacciarsi con il proprio cliente san marinese per verificare della volontà\possibilità dello stesso di ricevere le fatture in formato elettronico. Se un cliente non necessita dell’invio, chiedere al commercialista come comportarsi in quanto è possibile non importare la fattura in Fatel; oppure importarla ma indicare lo stato Sospeso (tasto destro sulla fattura e indicare Stato Sospeso); altrimenti eseguire l’invio con codice SDI XXXXXXX.

Segnaliamo inoltre che l’invio delle FE, che per quanto ci risulta è comunque possibile solo in ottica B2B e non B2C, e le relative notifiche non esauriscono la fase di emissione della fattura in quanto è previsto un ulteriore step in carico all’Ufficio Tributario di San Marino che deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la correttezza dell’operazione, convalidandola : al momento non è prevista che tale comunicazione venga messa a disposizione degli HUB in modalità cooperative e potrà quindi essere verificata esclusivamente nel portale Fatture e Corrispettivi di AdE (non è stato ancora comunicato in quale modo verranno visualizzate). In mancanza di questa e decorso il termine di 4 mesi dalla data della FE il cedente Italiano deve emettere nota di variazione a storno dell’operazione.

Se l’OEI riveste il ruolo di cessionario\committente e riceve una FE da un OESM in qualità di cedente\prestatore occorre prestare attenzione al fatto che la FE nei dati trasmittente riporti gli identificativi di HUB-SM. Solo FE transitate da HUB-SM (e quindi riportanti i dati sopra indicati) possono essere considerate
valide fiscalmente (diversamente la comunicazione avrà valore esclusivamente gestionale e si dovrà ricevere la fattura cartacea).
Se la FE ricevuta non dettaglia IVA (quindi aliquota = 0) l’OEI assolve l’imposta in reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia per l’integrazione delle fatture elettroniche.
Se la FE ricevuta dettaglia l’IVA (quindi aliquota > 0) l’OEI non potrà detrarre IVA fino a che in Fatture e Corrispettivi non sarà indicato che la FE ricevuta è stata convalidata da AdE a seguito delle verifiche effettuate con l’Ufficio Tributario di San Marino.
Al momento non si hanno indicazioni ulteriori circa le modalità con le quali tale informazione verrà resa disponibile. AdE ha comunicato che, quantomeno al momento, questa informazione non verrà resa disponibile all’esterno (quindi attualmente non esiste possibilità di ottenere tale informazione in DH e di conseguenza nei gestionali).
Invitiamo naturalmente a verificare le operatività fiscali con i consulenti delle aziende clienti, quanto sopra rappresenta informazione volta unicamente a indicare le funzionalità disponibili nelle procedure e segnaliamo che il 1 ottobre 2021 parte una fase opzionale che, per forza di cose, può essere considerata sperimentale con tutte le conseguenze del caso.

Cosa occorre fare se l’azienda gestita in DH\Fatel è un Operatore Economico di San Marino

E’ doveroso segnalare che nelle nostre procedure gestionali standard non sono presenti moduli di localizzazione fiscale per San Marino: le indicazioni seguenti sono quindi da riferirsi esclusivamente ai processi di invio e ricezione delle FE e non alla valorizzazione all’interno delle FE in formato FatturaPA 1.2.1 dei dati previsti dalla normativa san marinese. L’OESM nell’ambito della fatturazione elettronica con soggetti italiani può:

1. Emettere FE verso C\C italiani

2. Ricevere FE da C\P italiani

Per entrambe queste attività non sono necessari aggiornamenti alle procedure dei gestionali interfacciati con DH.

Segnaliamo che l’OESM dovrà come prima attività inserire il token autorizzativo ricevuto da HUB-SM nell’apposita gestione in DH per abilitare il collegamento di DH con HUB-SM Le FE con OESM come Cedente\Prestatore dovranno riportare come trasmittente in 1.1.1 i dati dell’Ufficio Tributario di San Marino SM 96428100588 Le FE attive dovranno riportare le informazioni fiscali di San Marino secondo specifiche modalità indicate nella documentazione rilasciata dall’Ufficio Tributario di San Marino, attualmente disponibile a questo indirizzo http://www.finanze.sm/on-line/home/aree-tematiche/fatturazione-elettronica.html

L’OESM è tenuto a presentare un documento integrativo delle FE ricevute da HUB-SM con Cedente IT: questo tipo file non è compatibile con lo standard FatturaPA e non può pertanto essere generato a partire dalle procedure rilasciate.