DETRAZIONE IVA: gestioni per il ricevimento nel 2018 di fatture datate 2017

 

L’art. 2, co. 1, del D.L. 50/2017 ha modificato la seconda parte del co. 1 dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972, che individua il termine entro il quale il diritto all’esercizio della detrazione può essere esercitato, riducendo il lasso temporale entro cui i soggetti passivi d’imposta possono operare la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto e l’importazione di beni e servizi.
In base alla nuova norma la detrazione può essere operata, al più tardi, entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (considerando le attuali scadenze di presentazione della Dichiarazione Annuale IVA (DAI)).

L’art. 2, co. 2, del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972, riducendo il termine di registrazione degli acquisti: le fatture di acquisto devono ora essere annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa
imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La Circolare Assonime 18/2017 ha osservato che la formulazione della norma vigente potrebbe dar adito a problemi, specie per quanto concerne le fatture emesse a cavallo d’anno, in quanto collega la registrazione delle fatture all’anno in cui sono ricevute. A questo proposito, è stato esaminato il caso delle fatture relative ad operazioni effettuate nel 2017, emesse a dicembre 2017, ma ricevute nel maggio 2018: in base al nuovo testo dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972 esse devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 – anno in cui sono state ricevute – e, dunque, entro il 30.4.2019.
In questa ipotesi, l’esercizio della detrazione nel 2018 contrasterebbe con il principio fissato dal novellato art. 19, co. 1, del D.P.R. 633/1972, in base al quale la detrazione deve esercitarsi nel periodo d’imposta in cui si verifica l’esigibilità, che nell’esempio sarebbe il 2017 e pertanto entro il termine di presentazione della DAI 2018, il 30 aprile 2018, data anteriore alla ricezione della fattura stessa: da ciò potrebbe desumersi la perdita del diritto alla detrazione.
Esistono pertanto delle aree di incertezza circa l’applicazione delle nuove norme: è sicuramente auspicabile un intervento interpretativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria per definire con certezza i comportamenti da tenersi nelle diverse fattispecie possibili.

Tutto ciò premesso possiamo comunque identificare 3 casistiche “base” che dal 01/01/2018 potranno presentarsi nell’utilizzo della procedura.
Per semplicità espositiva facciamo riferimento ai soggetti mensili ma, variando opportunamente le date, le stesse casistiche valgono per i trimestrali.

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